Quattro persone e due società sono state rinviate a giudizio in Croazia per sospetta frode relativa al sostegno dell’UE a un impianto di produzione di bricchette. L’ufficio dell’EPPO di Zagabria ha annunciato il rinvio a giudizio il 18 settembre, sostenendo che macchinari usati sono stati presentati come attrezzature nuove e venduti a prezzi gonfiati per ottenere finanziamenti pubblici.
Il caso riguarda un progetto sostenuto dai Fondi strutturali e di investimento europei e da REACT-EU, il programma di assistenza alla ripresa nell’ambito di NextGenerationEU. I costi di appalto ammissibili erano stati fissati a 945.858 euro, di cui il 45% disponibile come sostegno a fondo perduto. La presunta frode riguarda gli acquisti di attrezzature utilizzati per giustificare la domanda di sovvenzione.
Secondo i procuratori, l’amministratore e la persona che gestiva di fatto la società beneficiaria hanno concordato l’acquisto con gli altri imputati. I macchinari erano usati, contrariamente alle condizioni per il cofinanziamento, ma la domanda li avrebbe presentati come nuovi. L’EPPO sostiene inoltre che i prezzi fossero parecchie volte superiori al valore delle attrezzature.
La catena di acquisto è iniziata con una società in Serbia. Gli altri due imputati avrebbero utilizzato le rispettive imprese per ottenere i macchinari a 398.866 euro. Le attrezzature sono state poi vendute alla società beneficiaria per 935.297,63 euro. I procuratori affermano che la rivendita ha nascosto il loro stato di seconda mano creando al tempo stesso la spesa su cui si basava la richiesta di sostegno.
La beneficiaria ha chiesto 420.883,93 euro a HAMAG-BICRO, l’agenzia croata per le piccole e medie imprese, l’innovazione e gli investimenti. Secondo il rinvio a giudizio, la domanda dichiarava che erano state acquistate attrezzature nuove a prezzi di mercato. L’agenzia ha effettuato un pagamento iniziale di 285.904,84 euro, poi ha rifiutato il resto dopo che sono state rilevate irregolarità.
Queste cifre descrivono diversi passaggi finanziari. Il prezzo di acquisto originario era l’importo pagato per i macchinari usati. Il prezzo di rivendita è stato addebitato alla beneficiaria. La richiesta di sovvenzione rappresentava il contributo pubblico richiesto per tale spesa, e il pagamento iniziale era l’importo effettivamente erogato. L’intero prezzo di rivendita non va quindi descritto come denaro pagato dall’UE.
L’EPPO attribuisce alla società beneficiaria un vantaggio illecito di 285.904,84 euro a spese dell’UE. Individua inoltre un vantaggio di 536.431,63 euro per altre società derivante dalla differenza tra prezzo di acquisto e di rivendita. Tali presunti guadagni sorgono in punti diversi della catena di operazioni. L’annuncio non stabilisce che le due cifre possano essere semplicemente sommate come un’unica misura della perdita per il bilancio europeo.
Il caso ruota attorno sia all’ammissibilità sia alla rappresentazione. Una macchina può essere in grado di produrre bricchette pur non soddisfacendo una condizione di finanziamento che richiede attrezzature nuove. Allo stesso modo, una fattura può dimostrare che una vendita è avvenuta senza provare che la descrizione dei beni o il loro valore di mercato dichiarato fossero esatti. L’accusa sostiene che tali descrizioni siano state deliberatamente utilizzate per ottenere il sostegno.
Un aumento di prezzo tra un acquisto e l’altro non è, di per sé, la prova di una frode. Le imprese possono rivendere beni realizzando un profitto. Qui il rinvio a giudizio contesta un meccanismo coordinato che comprende l’occultamento delle condizioni dei macchinari e dichiarazioni false in una domanda di sovvenzione. Dimostrare tale meccanismo richiede prove sulla conoscenza degli imputati e sul rapporto tra acquisti, rivendita e richiesta di denaro pubblico.
La decisione di bloccare il pagamento residuo della sovvenzione ha limitato ulteriori erogazioni, ma il pagamento iniziale era già stato effettuato. Il comunicato pubblico non dice quanto, se del caso, sia stato da allora restituito o recuperato. Non riferisce neppure di un ordine di confisca. Un saldo bloccato, un presunto vantaggio illecito e un recupero concluso sono fasi distinte e vanno riportati come tali.
Il rinvio a giudizio porta il caso oltre l’indagine iniziale, ma non è una sentenza nei confronti degli imputati. L’EPPO ha dichiarato che, in caso di condanna, le persone fisiche rischiano pene detentive tra uno e dieci anni. L’annuncio non fornisce i loro nomi, i nomi delle società, una data per il processo né una risposta della difesa. Non descrive neppure l’attuale stato operativo dell’impianto.
Il procedimento giudiziario dovrà stabilire se i macchinari siano stati consapevolmente descritti in modo errato, se le operazioni siano state organizzate come sostengono i procuratori e come debba essere ripartita la responsabilità tra le persone e le società imputate. La presenza segnalata di un venditore serbo non stabilisce di per sé che il venditore abbia commesso un reato. Le accuse annunciate in Croazia riguardano le quattro persone e le due società indicate come imputate. Tutti restano presunti innocenti finché un tribunale non ne accerti la colpevolezza.
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